Irretroattività della Legge Gelli
Trib. Catania, sez. V civile, 3 arile 2018, n. 1456
In assenza di una norma transitoria che autorizzi l'applicazione dello ius superveniens di cui alla l. n. 24/2017, c.d. legge Gelli-Bianco, ai fatti generatori di responsabilità pregressi rispetto alla sua entrata in vigore, deve ritenersi operante la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (cfr. Trib. Avellino, sez. II, 12.10.2017 n. 1806; Cass., sez. III, 9.11.2017 n. 26517). Da ciò deriva che la fattispecie che in tema di responsabilità medica continua ad essere regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente applicazione pur in assenza di una formale stipula negoziale del regime della responsabilità contrattuale sulla base della nota teoria del "contatto sociale". (cfr. Cass. 22.12.1999 n. 589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un. 11.1.2008 n. 577).
Ciao in prossimità delle prossime scadenze e quindi dei rinnovi di fine anno ritengo opportuno dare informazioni in merito a quanto è successo in giurisprudenza ( sentenze tribunali e cassazione) dall’entrata in vigore della Legge 24/2017 legge Gelli-Bianco ad oggi.
Il legislatore non ha voluto/saputo/potuto introdurre norme temporali alla legge. Ossia non ha definito periodi transitori o effetti temporali di applicazione della Legge. E come succede di solito nel nostro paese la giurisprudenza ha detto tutto ed il contrario di tutto il merito alla retro attività o meno della legge Gelli.
Ci sono molte sentenze di Tribunali esattamente opposte. Le ricadute di questa scelta sono importantissime per molti aspetti giuridici e di conseguenza per le scelte assicurative.
Per i sanitari esercenti nel settore pubblico che sono nostri clienti questa incertezza di applicazione retro attiva o meno delle legge Gelli potrebbe avere effetti dirompenti sulle scelte assicurative.
Innanzitutto i tempi di prescrizione sul piano civile del reato. Se la legge viene considerata retro attiva allora la responsabilità del medico è aquiliana o extra contrattuale e quindi ha 5 anni di prescrizione e l’onere della prova cade sul danneggiato. Esattamente il contrario se viene considerata non retro attiva quindi gli anni di prescrizione diventano 10 ed è il medico che deve dimostrare di non aver commesso errori.
Senza dilungarmi sulle disquisizioni giuridiche ciò che mi preme di portare alla Vostra attenzione sulla materia è :
Attenzione ai bassi massimali per sinistro e per anno
Nel caso il giudice non considerasse la Gelli retro attiva non varrebbe più che il massimo risarcimento esercitabile è il triplo della RAL (retribuzione annua lorda).
Sempre in questo caso sarebbe bene proporre anche la Polizza che prende in considerazione la condanna in solido con L’Ente di appartenenza perché la sentenza potrebbe ancora ravvisare il contatto sociale e quindi la responsabilità contrattuale del medico.
Attenzione che il fatto occorso prima dell’entrata in vigore della legge Gelli non è la richiesta di risarcimento ma come per la formula claim made l’attività medica eseguita.
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