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Cassazione. Specializzando non è solo esecutore di ordini

Aggiornamento: 27 nov 2019



Il medico specializzando non esegue solo “ordini” e risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle: ha già la laurea in medicina e anche se con un’autonomia limitata se svolge attività mediche ne risponde penalmente.

Lo ha stabilito la Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza 26311/2019.

Dopo la condanna da parte del tribunale e il relativo ricorso, la Corte d’Appello aveva condannato comunque la casa di cura, il medico esecutore dell’amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda, in solido tra di loro, al pagamento di 3.543.190 euro oltre agli interessi legali e la compagnia assicuratrice della specializzanda a coprirla fino al massimale di 516.456 euro e quella del medico a tenerlo indenne nei limiti

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